Le regole tecniche verticali (RTV) sono disposizioni aggiuntive al Codice di prevenzione incendi.
Nella prima versione del Codice, le RTV contemplate erano quelle relative ad aree a rischio specifico, aree a rischio per atmosfere esplosive e vani degli ascensori. In seguito sono state inserite quelle relative a uffici, alberghi e autorimesse. Altre ancora dovrebbero essere pubblicate progressivamente.
Le nuove regole tecniche verticali si applicano quindi ad attività specifiche. Esse sono applicabili, secondo criteri differenti, ad attività esistenti e di nuova realizzazione. In alcuni casi le RTV possono specificare eventuali esclusioni o sottointese limitazioni.
Questo lo schema secondo il quale sono impostate le RTV:
- scopo e campo di applicazione, definisce il tipo di attività in esame;
- termini e definizioni, possono essere definite eventuali determinate terminologie a uso esclusivo della specifica regola tecnica verticale;
- classificazioni, se necessario è possibile integrare la classificazione in base a :
- numero di occupanti
- numero di posti letto
- massima quota dei piani
- classificazione delle aree;
- profilo di rischio, specifica i seguenti profili di rischio:
- relativo alla salvaguardia della vita umana (attribuito per ciascun compartimento
- relativo alla salvaguardia dei beni (attribuito per l’intera attività)
- relativo alla tutela dell’ambiente (attribuito per l’intera attività);
- strategia antincendio, devono essere applicate tutte le misure contenute nel Testo Unico di Prevenzione Incendi, con eventuali soluzioni aggiuntive, complementari o integrative:
- reazione al fuoco, sono forniti specifici requisiti minimi di reazione al fuoco
- resistenza al fuoco, sono forniti specifici requisiti minimi per classi di resistenza al fuoco
- compartimentazione, sono forniti specifici requisiti minimi di compartimentazione
- esodo, in base agli spazi, alcune vie di fuga possono essere escluse in caso di incendio
- gestione della sicurezza, può essere richiesto l’uso di cartellonistica perché sia più agevole per gli occupanti, individuare le vie di esodo
- controllo dell’incendio, sono indicati i criteri di attribuzione per ogni livello di protezione
- rivelazione e allarme, sono indicati i criteri di attribuzione per ogni livello di protezione
- controllo di fumi e calore, sono indicati i criteri di attribuzione per ogni livello di protezione
- operatività antincendio, possono essere fornite indicazioni aggiuntive per casi particolari
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, possono essere fornite indicazioni aggiuntive per casi particolari